ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1)
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
per l’importo non coperto da garanzia assicurativa,
che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni
di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo
85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti stessi. Nel computo del limite
si tiene conto anche di accantonamenti per rischi
su crediti. La deduzione non è più ammessa
quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni
e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei
crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
con riferimento al valore nominale o di acquisizione
dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell’articolo 101, limitatamente alla parte che
eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni
e degli accantonamenti dedotti nei precedenti
esercizi. Se in un esercizio l’ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale
o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza
concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.
3. Per gli intermediari finanziari (2), le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
Ai fini del presente comma le svalutazioni
e le perdite diverse da quelle realizzate mediante
cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
(3) (4)
3 bis. [...] (5)
4. Per gli intermediari finanziari (6) nell’ammontare
dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo
(7) si comprendono anche quelli impliciti nei contratti
di locazione finanziaria [...] (8).
5. [...] (9)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti
“enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 29.11.2018
n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13,
comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n.
300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta
precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima
data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito
complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni
vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto
dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato
in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti
sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione
netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra
loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018.
(3) Comma sostituito dall’art. 16, comma 1, DL 27.6.2015 n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo
comma 2, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2015.
Testo precedente: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti
verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle
realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote
costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate
in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite
deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 1, comma 160, lett. c), n. 1), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in
G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014;
- l’art. 82, comma 11, lett. a) e b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133.
(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1067, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata
in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, per i soggetti che applicano le
disposizioni di cui al presente comma, i componenti reddituali derivanti
esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo
a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo
5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei
confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta
sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare
nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.
Ai sensi del successivo comma 1069, le disposizioni di cui al comma
1067 si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se
effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore
della L. 145/2018 (1.1.2019).
(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L.
27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in
vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione
si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali
alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi
di imposta precedenti”.
Testo precedente: “Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti
erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti
da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse
dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti
il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi
successivi.“.
In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 7, comma 1, lett.
a), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009
n. 102.
(6) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti
“enti creditizi e finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 2),
DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai
sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in
G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai
periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente
alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti
con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo
162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del
medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo
e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè
prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l’8.8.2018.
(7) Le parole “rilevanti ai fini del presente articolo” sono state inserite
dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata
in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi
del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione
delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni
della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami
danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”.
(8) Le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio”
iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112” sono
state soppresse dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L.
27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in
vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione
si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali
alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi
di imposta precedenti”.
(9) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L.
27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in
vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione
si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali
alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”.
Testo precedente: “Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al
comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei
crediti, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101, limitatamente alla
parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti
dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare
del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito
dell’esercizio stesso.“.
In precedenza, le parole “e di cui al comma 3-bis” erano state inserite
dall’art. 7, comma 1, lett. b), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla L. 3.8.2009 n. 102, in vigore dall’1.7.2009.
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